Avviso

  • 20Marzo2020

    AVVISO - Ord. n.6 del 19/3/20 del Presidente Regione Siciliana

    A) Con ordinanza n. 6 del 19 marzo 2020, già da oggi entrata il vigore, il Presidente della regione siciliana ha disposto:

    Articolo 1
    (Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)
    1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
    2. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.
    3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

    Articolo 2
    (Misure igienico-sanitarie in ambito comunale)
    1. E’ fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l’esecuzione di tale servizio i Comuni si avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana.
    2. E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.

    Articolo 3
    (Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)
    1. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
    2. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
    3. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.
    4. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
    5. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro
    tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.

    Articolo 4
    (Linea telefonica dedicata)
    1. Per comunicazioni relative alla gestione dell’epidemia in corso è istituita presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell’Isola. Il numero di telefono viene notificato con separata comunicazione.

    La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

    /////////////////////////////////////////

    B) Ho già provveduto a trasmettere l'indicata ordinanza al Responsabile del Servizio di Vigilanza disponendo una rigorosa vigilanza volta ad accertare l'immediata applicazione della stessa su tutto il territorio comunale.
    Ho sollecitato altresì la rigorosa erogazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza con le conseguenziali denunce penali da effettuare nei confronti dei trasgressori.
    Rometta, lì 20 marzo 2020
    Il Sindaco
    Avv. Nicola Merlino